PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è inserito il seguente:

      «Art. 26-bis. - (Ruoli dirigenziali ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna e dei direttori penitenziari nominati senza concorso). - 1. Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al presente decreto comprende anche i direttori reggenti gli uffici di esecuzione penale esterna inquadrati nella posizione economica C3, purché preposti in modo continuativo ed esclusivo alla direzione degli uffici dell'esecuzione penale esterna o di altri uffici normalmente diretti da dirigenti penitenziari da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna. Il relativo ordine nel ruolo dei soggetti iscritti è stabilito in base alla loro effettiva anzianità di servizio come direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale esterna.
      3. È altresì istituito il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori penitenziari nominati senza concorso, che hanno assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro.
      4. La copertura economica dei ruoli dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 è assicurata dalla reimputazione delle risorse finanziarie già stanziate per i precedenti incarichi di direttori reggenti gli uffici di esecuzione penale esterna e di direttori penitenziari nominati senza concorso dei soggetti iscritti nei ruoli di cui ai medesimi commi 2 e 3, nonché dalle maggiori entrate derivanti dalla adeguata riduzione delle spese per indennità di missione e di trasferimento dei medesimi soggetti».